
Cos’è
Il Consiglio di Disciplina è l’organo competente a esercitare la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Ordine professionale. Opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto al Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà.
Resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell’ordine territoriale.
Consiglio di disciplina nazionale
Il Consiglio di Disciplina Nazionale è istituito presso il Consiglio nazionale dell’ordine e opera a livello centrale, svolgendo funzione di indirizzo, coordinamento e garanzia dell’uniformità disciplinare su tutto il territorio nazionale.
In particolare:
- assicura l’interpretazione uniforme delle norme deontologiche;
- esamina i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli territoriali, secondo quanto previsto dalla normativa;
- contribuisce alla definizione di criteri e orientamenti disciplinari di carattere generale.
Operano in modo complementare al Consiglio di disciplina territoriale, che è l’organismo di primo riferimento per gli iscritti
Componenti e ruoli
I consiglieri del consiglio nazionale dell’ordine che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative, la cui ripartizione è definita dal regolamento attuativo adottato dal Consiglio nazionale.
Analogamente a ciò che accade a livello territoriale, le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.
Commissariamento
Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge e in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.