Domande Frequenti

POLIZZA RC PROFESSIONALE CONAF

FAQ

  • Nel caso in cui un dottore agronomo, in possesso della polizza collettiva RC Professionale CONAF, assuma l’incarico di direttore tecnico in una società di ingegneria e, come tale, risulti unico responsabile delle attività tecniche svolte dalla società, si chiede di sapere se eventuali richieste di risarcimento danni, riferite ad incarichi conferiti alla società di ingegneria, siano coperte dalla polizza contratta dal professionista?

Si, la copertura collettiva CONAF, contratta singolarmente dal professionista, include l’eventuale responsabilità, imputata all’assicurato in qualità di direttore tecnico, conseguente all’esecuzione di incarichi assunti dalla società di ingegneria. Ciò, naturalmente, a condizione che la prestazione professionale oggetto di contestazione rientri tra le attività per cui è prestata l’assicurazione.

  • Nell’ipotesi in cui un dottore agronomo in possesso della polizza collettiva RC Professionale CONAF sia socio in uno studio associato, si chiede di sapere se la polizza da questo sottoscritta copra anche gli incarichi svolti per conto dello studio e, nel caso, se vi sia limitazioni.

Si, la copertura collettiva CONAF, contratta singolarmente come professionista, include l’eventuale responsabilità imputabile all’assicurato per le attività da questo esercitate per conto di uno studio associato, a condizione che tali prestazioni siano state contemplate, in fase di adesione, al momento della compilazione dei dati di rischio. In tali casi, la copertura opera “pro quota“, ovvero limitatamente alla quota parte di responsabilità ascrivibile all’assicurato nella causazione dell’evento dannoso oggetto di contestazione.

  • Qualora un dottore agronomo, in possesso della polizza collettiva RC Professionale CONAF, sia iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di competenza, si chiede di sapere se siano incluse in copertura gli incarichi conferiti dal Tribunale ed espletati in qualità di CTU.

Si, la polizza collettiva RC Professionale CONAF opera a tutti gli effetti anche nel caso in cui le attività assicurate vengano svolte dall’iscritto, in qualità di CTU, su incarico dell’Autorità Giudiziaria.

  • Se un dottore agronomo, in possesso della polizza collettiva RC Professionale CONAF, si trovi ad operare in associazione con altri colleghi e, successivamente, si proceda alla trasformazione dell’Associazione Professionale in Società Tra Professionisti, mantenendo invariata la composizione societaria e la P. IVA, si chiede di sapere se, al fine di garantire adeguata copertura assicurativa alla STP e, al contempo, a tutte le commesse riconducibili all’Associazione Professionale (trasformata), sia necessario procedere all’attivazione di una nuova ed autonoma polizza collettiva CONAF e, nel caso, con quali modalità.

La polizza collettiva RC Professionale CONAF assicura gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per le attività da questi effettuate, anche qualora dette attività vengano fatturate per il tramite di Società tra professionisti, Società di Ingegneria, Società di persone, Società di capitali; in tal caso, la copertura opera limitatamente all’attività/responsabilità riconducibile al professionista ed a condizione che detta attività sia stata dichiarata al momento dell’individuazione del “Valore di Rischio”.

In virtù di tale previsione, dunque, il socio della STP, assicurato tramite CONAF, continuando ad aderire, senza soluzione di continuità, alla polizza collettiva, sarà coperto tanto per le nuove attività della STP, quanto per le attività precedentemente fatturate dallo Studio Associato.

Quanto sopra, giova ribadirlo, limitatamente all’attività/responsabilità riconducibile al professionista assicurato CONAF ed a condizione che detta attività sia stata dichiarata al momento dell’adesione e, segnatamente, nell’individuazione del “Valore di Rischio”.

Naturalmente, per una maggior cautela e a beneficio di tutti i soci, sarà possibile aderire alla convenzione assicurativa CONAF anche con contraenza della STP, assicurando così ogni attività dichiarata svolta dalla nuova società; in tale ipotesi, l’assicurato CONAF, al fine di garantire la copertura delle attività da questo precedentemente svolte con lo studio associato, dovrà mantenere la propria adesione alla convenzione, salvo il caso in cui si cessi definitivamente l’attività svolta con la propria P.IVA personale, allorché opererebbe la garanzia postuma – ultrattività.