Consigli di Disciplina territoriale

Cos’è

Il Consiglio di Disciplina è l’organo competente a esercitare la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Ordine professionale. Opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto al Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di imparzialità, trasparenza e terzietà.
Resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell’ordine territoriale.

Funzioni e competenze

Il Consiglio di Disciplina ha il compito di vigilare sul corretto esercizio della professione e sull’osservanza delle norme deontologiche. In particolare:

  • esamina segnalazioni ed esposti relativi a presunte violazioni;
  • avvia e istruisce i procedimenti disciplinari;
  • accerta eventuali responsabilità disciplinari;
  • adotta i provvedimenti previsti dall’ordinamento professionale.

Finalità istituzionali

L’attività del Consiglio di Disciplina è finalizzata a tutelare l’interesse pubblico, a garantire il corretto esercizio della professione e a preservare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Ordine e dei professionisti iscritti.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si svolge secondo modalità definite dalla legge e dai regolamenti di riferimento, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ogni fase del procedimento è caratterizzata da adeguate garanzie procedurali e da una valutazione imparziale dei fatti.

Provvedimenti disciplinari

In caso di accertata violazione delle norme deontologiche, il Consiglio di Disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:

  • avvertimento;
  • censura;
  • sospensione dall’esercizio della professione;
  • radiazione dall’albo.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta e alla rilevanza della violazione.

Componenti del Consiglio di Disciplina

I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine territoriali presso cui sono istituiti.
I Collegi di Disciplina, nei Consigli di Disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Nomine e incompatibilità

I componenti dei Consigli di Disciplina territoriali, individuati secondo i criteri illustrati nel regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine, sono nominati dal Presidente del Tribunale che ha competenza territoriale in loco. Sono scelti tra i nominativi proposti (in n elenco con un numero doppio di nominativi rispetto a quelli da designare) dai Consigli dell’Ordine.
La carica di consigliere dell’ordine territoriale è incompatibile con la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.
La sostituzione dei componenti avviene applicando le disposizioni del comma 3 del regolamento.

Votazione

In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo, giudica il consiglio di disciplina dell’ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’albo. Nel consiglio nazionale di disciplina e per quelli territoriali di disciplina ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l’incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.


Consiglio di Disciplina nazionale

In modo complementare al Consiglio di Disciplina territoriale, opera il Consiglio di Disciplina nazionale è istituito presso il Consiglio nazionale dell’ordine e opera a livello centrale, svolgendo funzione di indirizzo, coordinamento e garanzia dell’uniformità disciplinare su tutto il territorio nazionale.